Art. 3
Fatturato applicabile
In vigore dal 12 lug 2013
Fatturato applicabile
1. Il fatturato applicabile di un repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio finanziario (n) è la somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:
a)
i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati sulla base dei conti certificati dell’esercizio precedente (n-1) divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio precedente (n-1) generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;
b)
il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nell’esercizio precedente (n-1) a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
c)
il numero di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
Il fatturato applicabile di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni («RDi» nella formula che segue) di cui al primo comma è calcolato come segue:
2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n-1), il fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 1, estrapolando all’intero esercizio (n-1) i valori per il repertorio di dati sulle negoziazioni e per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 calcolati per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’esercizio (n-1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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