Art. 4

Adeguamento delle commissioni

In vigore dal 12 lug 2013
Adeguamento delle commissioni 1.   Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni sono fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi. In caso di disavanzi o avanzi significativi ricorrenti, la Commissione rivede il livello delle commissioni. 2.   Se le commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni nell’esercizio (n) sono insufficienti per coprire il totale delle spese necessarie dell’AESFEM per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni, l’AESFEM nell’esercizio (n + 1) aumenta dell’importo necessario la commissioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati durante l’intero esercizio (n) e ancora registrati nell’esercizio (n + 1). 3.   L’adeguamento delle commissioni a seguito di disavanzo, di cui al paragrafo 2, è calcolato per ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni in proporzione al suo fatturato applicabile nell’esercizio (n).
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