Art. 21

Accesso alle informazioni contenute nelle relazioni di ispezione

In vigore dal 28 giu 2013
Accesso alle informazioni contenute nelle relazioni di ispezione 1.   Quando le informazioni contenute in una relazione d’ispezione riguardano un’impresa o un’associazione di imprese soggetta alla sorveglianza di sicurezza di un paese terzo e rientrano nel campo d’applicazione di un accordo dell’Unione concluso ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 216/2008, tali informazioni sono messe a disposizione del paese terzo in quanto parte di tale accordo, in conformità alle disposizioni in materia in esso contenute. 2.   Quando le informazioni contenute in una relazione di ispezione rientrano nel campo di applicazione del memorandum di cooperazione tra l’Unione e l’ICAO, tali informazioni sono messe a disposizione dell’ICAO in conformità alle disposizioni del suddetto memorandum di cooperazione e del corrispondente allegato sulla sicurezza. 3.   Quando le informazioni contenute in una relazione di ispezione riguardano indagini in materia di sicurezza in corso, condotte in conformità al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), tali informazioni sono messe a disposizione senza indugio dell’autorità incaricata della suddetta indagine di sicurezza. 4.   Ai fini del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il processo decisionale connesso a una relazione di ispezione non si considera concluso prima che le relative constatazioni di non conformità siano state chiuse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:628:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo