Art. 20

Documentazione

In vigore dal 28 giu 2013
Documentazione 1.   L’Agenzia istituisce un sistema per la conservazione della documentazione che prevede un adeguato immagazzinamento, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile delle modifiche per quanto riguarda: a) addestramento, qualificazione e autorizzazione di responsabili e membri del gruppo di ispettori; b) programmi d’ispezione; c) relazioni; d) constatazioni e relative prove; e) rettifiche e azioni correttive concordate; f) chiusura delle constatazioni di non conformità e relative prove; g) raccomandazioni in materia di reciproco riconoscimento dei certificati; h) valutazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Tutti i registri devono essere conservati per un periodo minimo di 15 anni, fatta salva la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2013/628 — Documentazione | Portale Normativo