Art. 12

Istituzione dei gruppi di ispettori

In vigore dal 28 giu 2013
Istituzione dei gruppi di ispettori 1.   Le ispezioni sono effettuate da gruppi istituiti dall’Agenzia composti da personale autorizzato ai sensi dell’. 2.   L’Agenzia stabilisce la composizione del gruppo al fine di stabilire la dimensione minima del gruppo necessaria per coprire le necessarie competenze tecniche e il carico di lavoro, tenendo conto del tipo di ispezione, della portata, del numero di settori considerati e del programma previsto. Ogni gruppo deve essere composto almeno da un responsabile e da un membro del gruppo. In tutti i casi, l’Agenzia assicura che le dimensioni dei gruppi siano commisurate all’obiettivo. 3.   L’Agenzia si accerta che, nella costituzione dei gruppi, non sussistano conflitti di interesse né con le autorità competenti né con le imprese o associazioni di imprese oggetto dell’ispezione. 4.   L’Agenzia chiede per tempo, prima di procedere ad un’ispezione, informazioni alle autorità o organizzazioni che decidono il distacco del personale in merito alla disponibilità dei membri del gruppo per la partecipazione alla fase in loco. 5.   Le spese relative alla partecipazione dei coordinatori nazionali di standardizzazione di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, e del personale distaccato per le ispezioni effettuate dall’Agenzia sono a carico dell’Agenzia, nel rispetto della normativa dell’Unione e fatta salva la procedura di bilancio annuale dell’Unione.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2013/628 — Istituzione dei gruppi di ispettori | Portale Normativo