Art. 13

Svolgimento delle ispezioni

In vigore dal 28 giu 2013
Svolgimento delle ispezioni 1.   Le ispezioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono le fasi seguenti: a) una fase preparatoria, della durata minima di 10 settimane, che precede l’ispezione; b) una fase in loco; c) una fase di comunicazione, della durata massima di dieci settimane dalla fine della fase in loco. 2.   Le ispezioni ad hoc, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono annunciate all’autorità competente interessata con un preavviso di almeno due settimane, ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli , ad eccezione dell’obbligo di presentare una relazione finale. 3.   Le constatazioni di non conformità effettuate durante le ispezioni di cui all’, sono segnalate a norma dell’, seguite e chiuse a norma dell’ e classificate a norma dell’.
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