Art. 2

Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è così modificata: 1) all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni"; 2) l'articolo 20 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini "tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni"; b) al paragrafo 2, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni"; 3) l'articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni"; b) il paragrafo 3 è soppresso; 4) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Articolo 22 Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tali stranieri dichiarano la loro presenza o all'ingresso o entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, a discrezione della Parte contraente nel cui territorio entrano."; 5) l'articolo 136 è soppresso.
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