Art. 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001
In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";
2)
l' è sostituito dal seguente:
"
Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*7).
(*7)
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1."."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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