Art. 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001

In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001 Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni."; 2) l' è sostituito dal seguente: " Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*7). (*7)   GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1."."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:610:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo