Art. 2
Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è così modificata:
1)
all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";
2)
l'articolo 20 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i termini "tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";
b)
al paragrafo 2, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";
3)
l'articolo 21 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
4)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tali stranieri dichiarano la loro presenza o all'ingresso o entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, a discrezione della Parte contraente nel cui territorio entrano.";
5)
l'articolo 136 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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