Art. 471

Esenzione dalla detrazione di partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

In vigore dal 26 giu 2013
Esenzione dalla detrazione di partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 1.   In deroga all', paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non dedurre le partecipazioni di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), c) ed e); b) le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini della vigilanza degli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione; c) le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale entità assicurativa al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022; d) l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012. 2.   Le partecipazioni non dedotte ai sensi del paragrafo 1 sono considerate esposizioni e ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 370 %.
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Art. 471 Regolamento (UE) 2013/575 — Esenzione dalla detrazione di partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 | Portale Normativo