Art. 49

Requisiti per la detrazione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per la detrazione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale 1.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non detrarre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo: a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa; b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione; c) l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti; d) prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3; e) le posizioni detenute nell'entità appartengono a: i) l'ente creditizio impresa madre; ii) la società di partecipazione finanziaria madre; iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre; iv) l'ente; v) la filiazione di una delle entità di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo. 2.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non detraggono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali detrazioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni. L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno. 3.   Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non detrarre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi: a) un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v): i) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all', paragrafo 7; (ii) le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all', paragrafo 7; (iii) le condizioni di cui all', paragrafo 7, sono rispettate; iv) il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all', paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'. v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all' e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'. Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la detrazione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da entità giuridiche che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati; b) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v). 4.   Le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi. 5.   Qualora applichi i metodi 1 o 2 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente comunica il requisito in materia di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all' e all'allegato I di tale direttiva. 6.   L'ABE, l'AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (27), elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla detrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti per la detrazione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale | Portale Normativo