Art. 473

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

In vigore dal 26 giu 2013
Introduzioni di modifiche allo IAS 19 1.   In deroga all', nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4. 2.   L'importo applicabile è calcolato detraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b): a) gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 (33), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 (34). Gli enti detraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili; b) gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti detraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili. 3.   L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere detratto dai fondi propri, prima di 1o gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all' del presente regolamento nello Stato membro interessato. 4.   Si applicano i seguenti fattori: a) 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) 0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; c) 0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; d) 0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; e) 0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 5.   Gli enti indicano i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2 nel bilancio pubblicato.
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Art. 473 Regolamento (UE) 2013/575 — Introduzioni di modifiche allo IAS 19 | Portale Normativo