Art. 473 · Introduzioni di modifiche allo IAS 19

Art. 473

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

In vigore dal 26 giu 2013
Introduzioni di modifiche allo IAS 19 1.   In deroga all', nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4. 2.   L'importo applicabile è calcolato detraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b): a) gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 (33), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 (34). Gli enti detraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili; b) gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti detraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili. 3.   L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere detratto dai fondi propri, prima di 1o gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all' del presente regolamento nello Stato membro interessato. 4.   Si applicano i seguenti fattori: a) 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) 0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; c) 0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; d) 0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; e) 0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 5.   Gli enti indicano i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2 nel bilancio pubblicato.
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