Art. 45

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti Gli enti procedono alle detrazioni di cui all', paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità: a) possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte: i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno; ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo; b) stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2013/575 — Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti | Portale Normativo