Art. 44
Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
Gli enti procedono alle detrazioni di cui all', paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:
a)
gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;
b)
ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.
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