Art. 414

Conformità ai requisiti di liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Conformità ai requisiti di liquidità Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare il requisito di cui all', o l'obbligo generale di cui all', paragrafo 1, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all' o all', paragrafo 1. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo II o III a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.
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Art. 414 Regolamento (UE) 2013/575 — Conformità ai requisiti di liquidità | Portale Normativo