Art. 408

Criteri di concessione di crediti

In vigore dal 26 giu 2013
Criteri di concessione di crediti Gli enti promotori e gli enti cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all' della direttiva 2013/36/UE applicati alle esposizioni detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati, l'ente cedente non applica l', paragrafo 1, e non ha il permesso di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi del presente regolamento.
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Art. 408 Regolamento (UE) 2013/575 — Criteri di concessione di crediti | Portale Normativo