Art. 409

Informativa agli investitori

In vigore dal 26 giu 2013
Informativa agli investitori Gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto, in applicazione dell', di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti cedenti e gli enti promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità creditizia e sulle performance delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni verso la cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.
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