Art. 408 · Criteri di concessione di crediti

Art. 408

Criteri di concessione di crediti

In vigore dal 26 giu 2013
Criteri di concessione di crediti Gli enti promotori e gli enti cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all' della direttiva 2013/36/UE applicati alle esposizioni detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati, l'ente cedente non applica l', paragrafo 1, e non ha il permesso di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-408