Art. 370

Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi: a) spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio; b) riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio; c) sono resistenti ad un ambiente sfavorevole; d) sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente; e) riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche; f) riflettono il rischio di evento.
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Art. 370 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico | Portale Normativo