Art. 370 · Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

Art. 370

Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi: a) spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio; b) riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio; c) sono resistenti ad un ambiente sfavorevole; d) sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente; e) riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche; f) riflettono il rischio di evento.
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