Art. 335

Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta

In vigore dal 26 giu 2013
Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta L'ente può fissare un massimale per il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di default.
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Art. 335 Regolamento (UE) 2013/575 — Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta | Portale Normativo