Art. 333

Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito

In vigore dal 26 giu 2013
Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito in materia di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-333

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 333 Regolamento (UE) 2013/575 — Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito | Portale Normativo