Art. 333
Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito
In vigore dal 26 giu 2013
Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito
L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito in materia di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.
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