Art. 331

Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati 1.   Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà, previa autorizzazione delle autorità competenti, di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. L'autorizzazione è concessa se tali modelli generano posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità è valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'. Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito. 2.   Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 che soddisfino le seguenti condizioni minime: a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta; b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato; c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrisponde ai seguenti limiti: i) termine inferiore a un mese: stesso giorno; ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni; iii) termine superiore ad un anno: entro trenta giorni.
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