Art. 339
Calcolo del rischio generico in funzione della scadenza
In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo del rischio generico in funzione della scadenza
1. Per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generico, tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi propri richiesti per dette posizioni. Il requisito è ridotto quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti possibile una riduzione del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano.
2. L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola del 3 % o più e strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.
3. Successivamente, l'ente calcola la somma delle posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.
4. L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.
Tabella 2
Zona
Fasce di scadenza
Ponderazioni (%)
Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%)
Cedola del 3 % o più
Cedola inferiore al 3 %
Uno
0 ≤ 1 mese
0 ≤ 1 mese
0,00
—
> 1 ≤ 3 mesi
> 1 ≤ 3 mesi
0,20
1,00
> 3 ≤ 6 mesi
> 3 ≤ 6 mesi
0,40
1,00
> 6 ≤ 12 mesi
> 6 ≤ 12 mesi
0,70
1,00
Due
> 1 ≤ 2 anni
> 1,0 ≤ 1,9 anni
1,25
0,90
> 2 ≤ 3 anni
> 1,9 ≤ 2,8 anni
1,75
0,80
> 3 ≤ 4 anni
> 2,8 ≤ 3,6 anni
2,25
0,75
Tre
> 4 ≤ 5 anni
> 3,6 ≤ 4,3 anni
2,75
0,75
> 5 ≤ 7 anni
> 4,3 ≤ 5,7 anni
3,25
0,70
> 7 ≤ 10 anni
> 5,7 ≤ 7,3 anni
3,75
0,65
> 10 ≤ 15 anni
> 7,3 ≤ 9,3 anni
4,50
0,60
> 15 ≤ 20 anni
> 9,3 ≤ 10,6 anni
5,25
0,60
> 20 anni
> 10,6 ≤ 12,0 anni
6,00
0,60
> 12,0 ≤ 20,0 anni
8,00
0,60
> 20 anni
12,50
0,60
5. L'entità della posizione ponderata non compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.
6. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.
7. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.
8. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate.
9. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:
a)
del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;
b)
del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;
c)
del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;
d)
del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;
e)
del 40 % della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
f)
del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
g)
del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.
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