Art. 316

Indicatore rilevante

In vigore dal 26 giu 2013
Indicatore rilevante 1.   Per gli enti che applicano i principi contabili stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti di cui all' di tale direttiva, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con il suo segno positivo o negativo. Tabella 1 1 Interessi e proventi assimilati 2 Interessi e oneri assimilati 3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso 4 Proventi per commissioni/provvigioni 5 Oneri per commissioni/provvigioni 6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie 7 Altri proventi di gestione Gli enti correggono i predetti elementi tenendo conto dei seguenti requisiti: a) gli enti calcolano l'indicatore rilevante al lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese operative le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono utilizzare le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi per ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti; b) gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel calcolo dell'indicatore rilevante: i) profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione, ii) i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari, iii) i proventi derivanti da assicurazioni; c) quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l', paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite. 2.   Gli enti che applicano principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui al presente articolo. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo dell'indicatore rilevante di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2017. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 316 Regolamento (UE) 2013/575 — Indicatore rilevante | Portale Normativo