Art. 27

Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1

In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1 1.   Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti: i) una società mutua; ii) una cooperativa; iii) un ente di risparmio; iv) un ente analogo; v) un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti; b) le condizioni di cui all' o, ove applicabile, all' sono rispettate. Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della presente parte. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2013/575 — Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1 | Portale Normativo