Art. 263
Linee di liquidità
In vigore dal 26 giu 2013
Linee di liquidità
1. Al fine di determinare il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating in forma di anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 2.
2. Qualora per un ente non risulti possibile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale e fatta salva l'autorizzazione delle autorità competenti, applicare temporaneamente il metodo di cui al paragrafo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso laa cartolarizzazione prive di rating consistenti in linee di liquidità che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso da essi fatto della prima frase, insieme alle sue ragioni e alla prevista durata.
In generale, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è considerato impossibile se non sono a disposizione dell'ente un rating desunto, il metodo della valutazione interna e il metodo della formula di vigilanza.
3. Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza del capo 2 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione verso la cartolarizzazione rappresentata da una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1. Per determinare il valore dell'esposizione della posizione si applica un fattore di conversione del 100 %.
Storico versioni
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