Art. 264

Attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB

In vigore dal 26 giu 2013
Attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB 1.   Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni del capo 4 quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2. 2.   In caso di protezione completa del credito, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti: a) l'ente determina il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione. A tal fine divide l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione per il valore dell'esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100; b) nel caso della protezione del credito di tipo reale, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo dell'esposizione corretto per la protezione del credito di tipo reale della posizione (E*) quale calcolata in applicazione del capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E l'importo della posizione verso la cartolarizzazione, per il fattore di ponderazione del rischio effettivo; c) nel caso della protezione del credito di tipo personale, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (GA) conformemente alle disposizioni del capo 4 per il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione; e addizionando questo risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della posizione verso la cartolarizzazione meno GA per il fattore effettivo di ponderazione del rischio. 3.   In caso di protezione parziale, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti: a) se lo strumento di attenuazione del rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale della posizione verso la cartolarizzazione, l'ente può applicare il paragrafo 2; b) negli altri casi l'ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la porzione dell'esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui all' con la correzione di T in funzione di e* nel caso della protezione di tipo reale, o in funzione di T-g nel caso della protezione di tipo personale, o in funzione di T-g nel caso della protezione di tipo personale, dove e* rappresenta il rapporto tra E* e l'importo nozionale totale dell'aggregato sottostante; E* è l'importo dell'esposizione corretto della posizione verso la cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni del capo 4 quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E come l'importo della posizione verso la cartolarizzazione; e g è il rapporto tra l'importo nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti di valuta o di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) e la somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione del credito di tipo personale il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel valore corretto di T. 4.   Laddove, in caso di protezione del credito di tipo personale, le autorità competenti hanno concesso all'ente l'autorizzazione a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione conformemente al capo 3, il fattore di ponderazione del rischio g delle esposizioni verso il fornitore della protezione conformemente all' è determinato come indicato al capo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-264

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 264 Regolamento (UE) 2013/575 — Attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB | Portale Normativo