Art. 224
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
In vigore dal 26 giu 2013
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.
RETTIFICHE PER VOLATILITÀ
Tabella 1
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito
Durata residua
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettera b)
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d)
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 1, lettera h)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
1
≤ 1 anno
0,707
0,5
0,354
1,414
1
0,707
2,829
2
1,414
> 1 ≤ 5 anni
2,828
2
1,414
5,657
4
2,828
11,314
8
5,657
> 5 anni
5,657
4
2,828
11,314
8
5,657
22,628
16
11,313
2-3
≤ 1 anno
1,414
1
0,707
2,828
2
1,414
5,657
4
2,828
> 1 ≤ 5anni
4,243
3
2,121
8,485
6
4,243
16,971
12
8,485
> 5 anni
8,485
6
4,243
16,971
12
8,485
33,942
24
16,970
4
≤ 1 anno
21,213
15
10,607
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
> 1 ≤ 5 anni
21,213
15
10,607
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
> 5 anni
21,213
15
10,607
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine
Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 1, lettera h)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
1
0,707
0,5
0,354
1,414
1
0,707
2,829
2
1,414
2-3
1,414
1
0,707
2,828
2
1,414
5,657
4
2,828
Tabella 3
Altri tipi di garanzie o di esposizioni
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili
21,213
15
10,607
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute
35,355
25
17,678
Contante
0
0
0
Oro
21,213
15
10,607
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
11,314
8
5,657
2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
a)
per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;
b)
per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;
c)
per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.
Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.
3. Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.
Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l', paragrafo 7.
4. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici.
5. Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.
Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.
6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all', paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.
Storico versioni
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