Art. 224

Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

In vigore dal 26 giu 2013
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.   Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera. RETTIFICHE PER VOLATILITÀ Tabella 1 Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito Durata residua Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettera b) Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 1, lettera h) periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) 1 ≤ 1 anno 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 > 1 ≤ 5 anni 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 > 5 anni 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 22,628 16 11,313 2-3 ≤ 1 anno 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 > 1 ≤ 5anni 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 > 5 anni 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 33,942 24 16,970 4 ≤ 1 anno 21,213 15 10,607 N/A N/A N/A N/A N/A N/A > 1 ≤ 5 anni 21,213 15 10,607 N/A N/A N/A N/A N/A N/A > 5 anni 21,213 15 10,607 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Tabella 2 Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 1, lettera h) periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) 1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 Tabella 3 Altri tipi di garanzie o di esposizioni periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili 21,213 15 10,607 Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute 35,355 25 17,678 Contante 0 0 0 Oro 21,213 15 10,607 Tabella 4 Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta periodo di liquidazione di venti giorni (%) periodo di liquidazione di dieci giorni (%) periodo di liquidazione di cinque giorni (%) 11,314 8 5,657 2.   Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni: a) per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi; b) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi; c) per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi. Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi. 3.   Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2. Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l', paragrafo 7. 4.   Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici. 5.   Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito. Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire. 6.   Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all', paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.
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