Art. 202

Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3

In vigore dal 26 giu 2013
Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all', paragrafo 3 Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all', paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso: a) hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale; b) sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste nel presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2; c) nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2; d) hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2. Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.
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Art. 202 Regolamento (UE) 2013/575 — Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 | Portale Normativo