Art. 202.tit_1

Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3

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Art. 202.tit_1 Regolamento (UE) 2013/575 — Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 | Portale Normativo