Art. 198

Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

In vigore dal 26 giu 2013
Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.   Oltre alle garanzie reali di cui all', quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all' può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili: a) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute; b) le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera; ii) l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell', paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a). Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante. L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili. 2.   Se l'OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell', paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione. Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue: a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili; b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
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Art. 198 Regolamento (UE) 2013/575 — Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie | Portale Normativo