Art. 196

Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

In vigore dal 26 giu 2013
Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all' possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l', le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli .
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Art. 196 Regolamento (UE) 2013/575 — Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari | Portale Normativo