Art. 3

In vigore dal 21 giu 2013
1.   L'importazione delle carni di cui all', lettera f), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione: a) di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli e b) di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'. 2.   Per le importazioni della quantità stabilita all’, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo della quantità totale.
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