Art. 3
In vigore dal 21 giu 2013
1. L'importazione delle carni di cui all', lettera f), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:
a)
di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli e
b)
di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'.
2. Per le importazioni della quantità stabilita all’, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo della quantità totale.
Storico versioni
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