Art. 1

In vigore dal 21 giu 2013
1.   Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato «periodo contingentale», i seguenti contingenti tariffari: a) 66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202 , nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 . Il quantitativo totale è pari a 67 250 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; b) 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90 , originaria dell’Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001; c) 200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90 , originaria dell’Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4004. 2.   Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C. 3.   Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.
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