Art. 11

In vigore dal 21 giu 2013
1.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 e 09.4455, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente; b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d’ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente; c) i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati: i) insieme alle comunicazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per periodo contingentale; ii) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   Ai fini delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto conformemente all'allegato V al regolamento (CE) n. 382/2008. Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
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