Art. 10
In vigore dal 21 giu 2013
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’, lettera f), del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006, del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 382/2008.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 382/2008 e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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