Art. 10

In vigore dal 21 giu 2013
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’, lettera f), del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006, del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 382/2008. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 382/2008 e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:593:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo