Art. 4
Tariffe per i ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012
In vigore dal 18 giu 2013
Tariffe per i ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012
1. Per ogni ricorso contro una decisione adottata dall’Agenzia a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Agenzia impone una tariffa in base a quanto indicato nell’allegato III.
2. Il ricorso si ritiene ricevuto dalla commissione di ricorso solo quando l’Agenzia ha ricevuto la relativa tariffa.
3. Se la commissione di ricorso considera il ricorso non ricevibile, la tariffa non è rimborsata.
4. L’Agenzia rimborsa la tariffa imposta in conformità del paragrafo 1 se il direttore esecutivo dell’Agenzia rettifica una decisione a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), oppure se il ricorso è accolto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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