Art. 3

Altre tariffe

In vigore dal 18 giu 2013
Altre tariffe 1.   L’Agenzia impone le tariffe di cui all’allegato III per il lavoro svolto, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per stabilire l’equivalenza tecnica e trattare le domande di riconoscimento reciproco, le richieste di inserimento nell’elenco delle persone interessate e le richieste di trattamento riservato delle informazioni ad essa trasmesse. 2.   L’Agenzia impone le tariffe annuali di cui all’allegato III per ogni biocida oppure ogni famiglia di biocidi autorizzata dall’Unione. La tariffa annuale è esigibile alla data della prima ricorrenza annuale e di ciascuna ricorrenza annuale successiva all’entrata in vigore dell’autorizzazione. Si riferisce all’anno precedente.
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Altre tariffe (Art. 3 Regolamento (UE) 2013/564) — Testo vigente | Portale Normativo