Art. 8
Servizi di accesso
In vigore dal 17 giu 2013
Servizi di accesso
1. L’accesso a dati riservati destinati a fini scientifici può essere accordato tramite i servizi di accesso autorizzati dalla Commissione (Eurostat).
2. Il servizio di accesso è ospitato presso l’autorità statistica nazionale. In via eccezionale i servizi di accesso possono essere ospitati esternamente alle autorità statistiche nazionali, previo accordo esplicito preventivo delle autorità statistiche nazionali che hanno fornito i dati in questione.
3. L’autorizzazione dei servizi di accesso è basata su criteri riguardanti lo scopo del servizio di accesso, la sua struttura organizzativa e gli standard adottati in materia di gestione e di sicurezza dei dati.
4. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione dei servizi di accesso. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
5. Relazioni sulle valutazioni dei servizi di accesso sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali. Le relazioni comprendono una raccomandazione sul tipo di dati riservati cui può essere consentito l’accesso tramite tali servizi. La Commissione (Eurostat) consulta il comitato SSE prima di decidere in merito all’autorizzazione di un servizio di accesso.
6. Tra il rappresentante debitamente designato del servizio di accesso o dell’organizzazione che ospita tale servizio e la Commissione (Eurostat) è sottoscritto un contratto in cui sono definiti gli obblighi del servizio di accesso in tema di protezione di dati riservati e di misure organizzative. La Commissione (Eurostat) è regolarmente informata in merito alle attività condotte dai servizi di accesso.
7. La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul suo sito web l’elenco dei servizi di accesso autorizzati.
Storico versioni
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