Art. 7

Dati riservati destinati a fini scientifici

In vigore dal 17 giu 2013
Dati riservati destinati a fini scientifici 1.   L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato a condizione che i risultati della ricerca non siano diffusi senza una preventiva verifica per assicurarsi che essi non svelino informazioni riservate. L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato soltanto nell’ambito dei servizi di accesso della Commissione (Eurostat) o di altri servizi autorizzati dalla Commissione (Eurostat) a fornire accesso a tali file. 2.   L’accesso ai file per uso scientifico può essere accordato a condizione che l’ente di ricerca che richiede l’accesso abbia adottato appropriate misure di protezione. La Commissione (Eurostat) pubblica informazioni sulle misure richieste. 3.   In collaborazione con le autorità statistiche nazionali la Commissione (Eurostat) predispone set di dati per fini di ricerca, relativi a differenti tipi di dati riservati destinati a fini scientifici. Nel preparare un set di dati per fini di ricerca, la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali tengono conto dei rischi e delle conseguenze di un’illecita divulgazione di dati riservati.
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