Art. 6
Posizione delle autorità statistiche nazionali
In vigore dal 17 giu 2013
Posizione delle autorità statistiche nazionali
1. Preventivamente alla concessione dell’accesso ai dati riservati, per ciascuna proposta di ricerca viene richiesto l’assenso dell’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati in questione. L’autorità statistica nazionale comunica la sua posizione a Eurostat entro quattro settimane dalla data in cui ha ricevuto la pertinente relazione sulla valutazione della proposta di ricerca.
2. Ogniqualvolta possibile, le autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione e la Commissione (Eurostat) si adoperano per semplificare la procedura di consultazione e per migliorarne il rispetto dei termini.
Storico versioni
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