Art. 29
Protezione dei dati personali
In vigore dal 21 mag 2013
Protezione dei dati personali
1. Per il trattamento dei dati relativi agli individui, in particolare nell’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia rispetta i principi di protezione dei dati personali previsti dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e vi è assoggettata.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le misure di attuazione di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il consiglio di amministrazione può adottare misure aggiuntive necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’Agenzia.
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