Art. 24
Direttore esecutivo
In vigore dal 21 mag 2013
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia.
4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per un periodo non superiore a cinque anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro i tre mesi che precedono tale proroga, il direttore esecutivo, se invitato, fa una dichiarazione davanti alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei deputati.
6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con decisione del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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