Art. 26

Natura giuridica

In vigore dal 21 mag 2013
Natura giuridica 1.   L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa ha personalità giuridica. 2.   In ciascuno degli Stati membri l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal rispettivo diritto nazionale. In particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3.   L’Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. 4.   È mantenuto un ufficio distaccato, stabilito nell’area metropolitana di Atene, al fine di migliorare l’efficienza operativa dell’Agenzia.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2013/526 — Natura giuridica | Portale Normativo