Art. 28

Lingue

In vigore dal 21 mag 2013
Lingue 1.   All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (23). Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all’Agenzia e ottenere la risposta in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione di loro scelta. 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2013/526 — Lingue | Portale Normativo