Art. 10
Comitato esecutivo
In vigore dal 21 mag 2013
Comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione solo per quanto riguarda le questioni amministrative e di bilancio.
Insieme con il consiglio di amministrazione, garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’OLAF, nonché dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne.
Fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo quali stabilite all’, il comitato esecutivo fornisce assistenza e consulenza al direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione su questioni amministrative e di bilancio.
3. Il comitato esecutivo consta di cinque membri designati tra i membri del consiglio di amministrazione, tra cui figurano il presidente del consiglio di amministrazione, il quale può anche presiedere il comitato esecutivo, e un rappresentante della Commissione.
4. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio di amministrazione di cui all’, paragrafo 4.
5. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.
Storico versioni
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