Art. 6
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 21 mag 2013
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e due rappresentanti nominati dalla Commissione. Tutti i rappresentanti hanno diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati sulla base della loro conoscenza dei compiti e degli obiettivi dell’Agenzia, tenendo conto delle competenze gestionali, amministrative e di bilancio necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all’. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4. Il mandato dei membri titolari del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di quattro anni, rinnovabile.
Storico versioni
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